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Focus “La Mediazione Interculturale”. Quadro europeo e italiano

Focus aggiornato a Novembre 2013 sulla Mediazione Interculturale in Italia e in Europa.

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L A M E D I A Z I O N E I N T E R C U L T U R A L E

La globalizzazione e i crescenti movimenti migratori creano occasioni sempre più frequenti di intrecci culturali, etnici, linguistici e religiosi tra persone provenienti da realtà diverse. È in questo contesto che il mediatore interculturale gioca un ruolo decisivo come soggetto attivo del processo di integrazione sociale e culturale.
Il termine “mediazione interculturale” evoca la natura di tale ruolo: da un lato, infatti, essa interviene “mediando”, come strumento di sintesi tra diverse componenti identitarie, culturali, religiose, etniche. Dall’altro, il termine “interculturale” include tutti quegli aspetti che formano l’identità dei singoli. Agendo sia a livello individuale che collettivo, in virtù di una profonda conoscenza di tutte le identità coinvolte, il mediatore interculturale interviene attivamente nel dialogo sociale, favorendolo e rafforzandolo. Muovendo da tali premesse, la figura del mediatore interculturale si è progressivamente specializzata e qualificata, assolvendo a molteplici funzioni: interpretariato linguistico, comunicazione, informazione, orientamento, accompagnamento, assistenza, formazione, ricerca, consulenza, progettazione, gestione del conflitto.
Nel giugno del 2013 è stata avviata un’indagine sul tema della mediazione interculturale nell’Unione Europea, attraverso il coinvolgimento dei referenti dei National Contact Point of Integration (NCPI) degli Stati Membri.
Contestualmente, si è deciso di realizzare un approfondimento sulla realtà nazionale, con particolare attenzione al quadro normativo di riferimento e alle diverse esperienze maturate nelle Regioni italiane.
Il presente Focus si pone dunque l’obiettivo di offrire uno sguardo d’insieme sulla mediazione interculturale e sul ruolo del mediatore interculturale nelle politiche di integrazione dei migranti, in Italia e nell’Unione Europea.
Il Focus, alla luce della complessità e della rapida evoluzione della materia, non ha carattere esaustivo. Si invitano i soggetti istituzionali interessati, gli operatori del settore e gli utenti del Portale Integrazione Migranti a inviare osservazioni, commenti e integrazioni al seguente indirizzo email: RedazioneIntegrazione@lavoro.gov.it.

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U N I O N E E U R O P E A E Q U A D R O C O M P A R A T O

La mediazione interculturale gioca un ruolo centrale nel processo di integrazione degli stranieri nella società di accoglienza e rappresenta una precondizione dell’effettivo godimento dei diritti fondamentali. L’attenzione a tale strumento è stata evidenziata in più occasioni anche dalle istituzioni dell’Unione europea.

Quadro di riferimento

A tal riguardo si segnala il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “L’immigrazione nell’UE e le politiche di integrazione: la collaborazione tra le amministrazioni regionali e locali e le organizzazioni della società civile” (2006/C 318/24), ove si afferma che “l’insegnamento deve tenere conto della diversità interna delle società europee” e che “occorre disporre di mediatori interculturali e rafforzare le risorse di personale docente, onde superare le difficoltà linguistiche e culturali” (§ 6.9). Si afferma inoltre la necessità di “promuovere l’accesso degli immigrati alla salute e all’assistenza sanitaria”, anche avvalendosi “della collaborazione dei servizi di mediazione interculturale” (§ 6.11).
Anche il Comitato delle regioni, nel suo parere sulla “Situazione delle donne migranti nell’Unione europea” (2007/C 305/10), prende atto della considerevole esperienza maturata dagli enti regionali e locali nelle politiche di accoglienza, di mediazione interculturale, di accesso al mercato del lavoro e di welfare rivolte alle donne immigrate. Il Comitato sottolinea la necessità di rafforzare le attività di informazione e di sensibilizzazione sanitaria rivolte alle persone di origine straniera (in particolare alle donne) valorizzando, tra i vari aspetti, strumenti quali la mediazione linguistica e culturale e il dialogo da attuare, oltre che con i singoli e con i gruppi, anche con le associazioni.
Più in generale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno evidenziato come “i cittadini europei e tutti coloro che vivono nell’Unione europea in modo temporaneo o permanente dovrebbero avere l’opportunità di partecipare al dialogo interculturale e realizzarsi pienamente in una società diversa, pluralista, solidale e dinamica, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo” (Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa all’Anno europeo del dialogo interculturale, 2008).

La normativa in materia di mediazione interculturale

Il primo aspetto che emerge dall’indagine è che, in nessuno degli 11 Paesi membri analizzati, è in vigore una normativa nazionale specifica in materia di mediazione interculturale (grafico 1). Tuttavia, in Belgio e nella Repubblica Ceca, specifiche disposizioni legislative concernenti la figura del mediatore interculturale sono presenti nelle normative in materia di immigrazione (grafico 2).
Emerge inoltre che l’assenza di una legislazione in materia di mediazione interculturale potrebbe essere connessa alla diversa ripartizione di competenze tra gli organi centrali e periferici. In alcuni Stati europei, infatti, la competenza in materia è in capo ai livelli sub-statali di governo, come in Germania, ove è affidata ai Länder.

Mediazione interculturale e normative

In linea con quanto esposto, la quasi totalità degli Stati che hanno partecipato all’indagine si caratterizza per l’assenza di una definizione normativa relativa al contenuto della mediazione interculturale (grafico 3).
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Tra di essi, infatti, solo il Portogallo ha evidenziato, con Legge del 31 agosto 2001, che il “mediatore socio-culturale” è qualificato quale soggetto la cui funzione è “favorire l’integrazione delle minoranze etniche e dei migranti, rafforzando il dialogo interculturale e la coesione sociale”.
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L’albo dei mediatori interculturali

Non risulta essere presente, negli Stati membri analizzati, un albo di mediatori interculturali. Emerge però in Grecia, l’istituzione di un albo di mediatori in fase di programmazione, con progetti a valere sul Fondo Europeo Integrazione Cittadini Paesi Terzi. Si segnala inoltre che un albo di mediatori interculturali è presente in Slovacchia a livello locale.

Il riconoscimento della qualifica professionale

L’assenza di una normativa in materia di mediazione interculturale si riflette, nella maggior parte degli Stati oggetto di indagine, nel mancato riconoscimento di una qualifica professionale di mediatore interculturale e nell’assenza di una normativa sui relativi percorsi di formazione.
Come evidenziato dal grafico 4, infatti, solo due degli 11 Stati membri analizzati – la Francia e il Regno Unito – prevedono nel loro ordinamento sistemi di riconoscimento professionale della qualifica di mediatore interculturale.
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Per quanto concerne l’ordinamento del Regno Unito, è opportuno sottolineare che la mediazione interculturale è intesa quale estensione della mediazione civile, piuttosto che come materia professionale distinta. La mediazione civile è, già da molto tempo, un istituto giuridico largamente utilizzato nel Regno Unito per la risoluzione pacifica di controversie tra soggetti privati. A tale strumento si fa diffusamente ricorso, ad esempio, nell’ambito del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
Con riferimento alla Francia si segnala che, nell’ottobre del 2001, il Comitato interministeriale delle città ha adottato la Carta di riferimento della mediazione sociale, che enuncia i principi deontologici generali del mediatore.

L’attivazione di corsi di studio specifici sulla mediazione interculturale

Solo in tre Stati membri sono attivi corsi di studio specifici sulla mediazione interculturale: Francia, Regno Unito e Finlandia. A questi si aggiunge il Governo Federale del Belgio, che evidenzia la competenza degli Stati federati in materia.
Sulla base dei dati raccolti, dunque, nella maggior parte degli Stati esiste una correlazione tra il riconoscimento della qualifica professionale e l’attivazione di corsi di studio dedicato. Infatti, sia in Francia sia nel Regno Unito, dove è previsto il riconoscimento della qualifica professionale, sono stati attivati corsi di studio specifici in materia di mediazione interculturale.
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Il Regno Unito offre diverse possibilità di studio in materia di mediazione interculturale, che si articolano in vari livelli di approfondimento attraverso l’istituzione di diplomi specialistici, corsi di laurea e corsi post-laurea. Molte università inglesi offrono, infatti, corsi di laurea specifici in mediazione e risoluzione dei conflitti, nonché moduli dedicati inseriti perlopiù nei programmi di Master in Comunicazione Interculturale.
In considerazione dell’evoluzione della mediazione interculturale quale articolazione della mediazione civile, il numero di corsi specifici è in crescita. Tra questi, si sottolineano i corsi offerti dall’Open College Network, che offre sia programmi specifici di certificazione delle competenze, sia specializzazioni per persone in possesso di titoli accademici.
In Francia diplomi specifici sono stati istituiti presso molte università, anche se non risultano capillarmente diffusi sul territorio. La mediazione interculturale è, inoltre, materia facoltativa inclusa in corsi più generali nell’area dell’assistenza sociale.
Da ultimo occorre sottolineare che in Finlandia, nonostante l’assenza della definizione normativa della qualifica professionale del mediatore interculturale, le università hanno strutturato Master specifici sulla materia. Tra questi si segnalano, in particolare, il Master’s Degree Programme in Intercultural Encounters, attivato dall’università di Helsinki, e il Master’s Degree Programme in Intercultural Communication attivato dall’università di Jyvaskyla. Entrambi i corsi prevedono una fase di lezione frontale e una fase di tirocinio.

Gli ambiti di intervento della mediazione interculturale

Come evidenziato nel grafico 6, gli ambiti di intervento più rilevanti dell’azione di mediazione interculturale implementata negli 11 Stati membri analizzati sono la salute e l’educazione, seguiti dal lavoro, dai servizi sociali, dall’accoglienza e dalla casa.
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Tra le diverse esperienze si segnalano quelle di Belgio, Repubblica Ceca e Portogallo.
In Belgio le competenze relative alle aree di intervento dipendono da livelli diversi di governo. Come già accennato, infatti, mentre alcuni settori dipendono da un livello federale (es. la sanità), altri dipendono dagli stati federati (es. l’educazione).
In particolare, in Belgio è previsto uno specifico servizio di mediazione interculturale presso i presidi ospedalieri, gestiti dal Servizio Sanitario Pubblico. Con Decreto Reale del 25 Aprile 2002, i presidi ospedalieri di pronto soccorso e gli ospedali psichiatrici possono, su base volontaria, avvalersi di mediatori interculturali.
Condizione essenziale per l’esercizio della professione di mediatore interculturale è la conoscenza di più di una delle lingue nazionali e di almeno una delle lingue dei beneficiari.
Sempre in Belgio, nella Regione Vallone, con Decreto del 4 luglio del 1996 relativo all’integrazione delle persone straniere o di origine straniera, sono stati introdotti specifici riferimenti alla mediazione interculturale.
Nella Comunità francofona del Belgio, con sede a Bruxelles e competente per la popolazione francofona della Vallonia e della Regione di Bruxelles-Capitale è previsto, con Decreto del 30 giugno del 1998, un servizio di mediazione nelle scuole, anche se non esclusivamente concernente la mediazione interculturale.
Infine, degno di nota è l’accordo del 2001 stipulato tra lo Stato Federale e la Commissione comunitaria comune della Regione di Bruxelles-Capitale, che garantisce il supporto finanziario per l’impiego di mediatori interculturali presso i Centri di Welfare sociali pubblici al fine di facilitare il percorso di inserimento socio-professionale.
Il Belgio, inoltre, fa largamente ricorso all’impiego di mediatori interculturali nei settori di competenza statale come l’integrazione sociale e la lotta alla povertà. Nell’ambito del progetto pilota finanziato dal Fondo Sociale Europeo sul temi dell’inclusione sociale dei Rom, avviato nel 2012 e tuttora in corso, l’impiego di mediatori è stato fortemente raccomandato al fine di facilitare il rapporto tra la comunità Rom e le autorità locali.
In Repubblica Ceca l’impiego di mediatori interculturali è ampiamente diffuso presso il Ministero dell’Interno, cui i migranti si rivolgono per il disbrigo di pratiche relative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Infine, in Portogallo, l’ACIDI (Alto Comissariado para a Imigraçao e Diálogo Intercultural, I.P.) gestisce il progetto MISP (Intercultural mediation in public services). Tale progetto, giunto alla seconda fase, conta attualmente sulla collaborazione di 40 mediatori divisi in team e prevalentemente strutturati presso i Comuni di Amadora, Cascais, Loures e Setubal.
Alla luce di questa esperienza, avviata nel giugno 2009, si va definendo sul territorio nazionale portoghese un profilo condiviso di mediatore interculturale in possesso di competenze specifiche in materia.

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I L Q U A D R O N A Z I O N A L E

Quadro normativo vigente in Italia sulla figura professionale del mediatore interculturale e sul suo coinvolgimento nelle politiche di integrazione.

Ripartizione di competenze Stato-Regioni

La disciplina della professione di mediatore interculturale rientra, in generale, nell’ambito della materia “professioni”, di competenza regionale concorrente (art. 117, comma 3, Cost.). Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale” (si veda la sentenza n. 93 del 2008 e la sentenza n. 424 del 2005).
In questo quadro anche “l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale” (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).
Secondo tali previsioni, dunque, l’individuazione della figura professionale di mediatore interculturale e degli standard minimi di competenza, l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione a esso rientrano nell’ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato.
Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche, la certificazione delle competenze e la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Al riguardo si segnala che ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 276/2003 è stato istituito un repertorio delle professioni, allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali. Il repertorio è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Il profilo del “mediatore culturale” è disponibile sul sito Isfol Orientaonline.
Le esperienze regionali in materia di mediazione interculturale forniscono, infine, preziose indicazioni per comprendere gli ambiti di intervento e le esigenze alle quali la professione di mediatore interculturale può fornire una risposta.

Quadro normativo nazionale

La mediazione interculturale, quale strumento per favorire l’integrazione degli stranieri sul territorio e la valorizzazione delle diversità, trova riconoscimento nel d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione). In particolare l’articolo 38, in materia di istruzione degli stranieri ed educazione interculturale, prevede che con apposito regolamento saranno adottate le disposizioni relative ai “criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati”. Il regolamento di attuazione del Testo unico (art. 45 D.P.R. n. 394/1999) ha poi affidato al collegio dei docenti la formulazione delle proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri, anche attraverso l’opera dei mediatori culturali qualificati.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 42 del Testo unico, le misure di integrazione sociale saranno favorite “dalla realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi”.
L’importanza della mediazione interculturale nei processi di integrazione è ribadita dal Piano per l’Integrazione nella Sicurezza del 2010, in particolare con riferimento all’Asse II (Lavoro) e all’Asse IV (Servizi Essenziali). Nel contesto delle politiche attive del lavoro a sostegno della popolazione straniera, il Piano per l’Integrazione prevede la necessità di riqualificare la rete pubblica e privata dei servizi per il lavoro, tra l’altro attraverso la presenza di mediatori linguistici e culturali (pagg. 14-15). Per quanto attiene ai servizi essenziali, il Piano per l’Integrazione pone in rilievo l’opportunità di “servirsi di mediatori stranieri, persone cioè che si sono integrate a pieno in Italia e che possono aiutare nel percorso di integrazione i nuovi immigrati” (Pag. 18). Da ultimo, il documento rileva la necessità di far rientrare la mediazione interculturale nell’ambito dei servizi socio-sanitari-assistenziali offerti, “anche attraverso l’assunzione di personale straniero che si è già integrato in Italia” (pag. 19).
Il tema della mediazione interculturale è, inoltre, ricompreso in ambiti legislativi peculiari di alcune aree specifiche, dove la presenza dei mediatori interculturali è concepita quale strumento utile a garantire l’efficienza e l’efficacia delle disposizioni.
La presenza dei mediatori interculturali è prevista, in primo luogo, in ambito educativo e scolastico, quale strumento di supporto al ruolo educativo della scuola. Muovendo da tali premesse, con Circolare n. 24/2006, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito i compiti della figura professionale, indicando le seguenti aree di intervento: accoglienza degli alunni stranieri, facilitazione del rapporto tra la scuola e le famiglie, agevolazione della comunicazione, orientamento scolastico e promozione dell’educazione interculturale, valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli alunni stranieri.
Disposizioni aventi a oggetto il ruolo del mediatore interculturale si rinvengono anche nella normativa in materia sanitaria, dove riguardano sia la formazione di mediatori specializzati, sia la presenza degli stessi nelle strutture ospedaliere al fine di facilitare la rimozione delle barriere socio-culturali e l’accesso all’assistenza sanitaria. In quest’ambito, particolarmente significativa è la presenza dei mediatori interculturali nei contesti socio-sanitari che operano con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi con tradizioni escissorie (si vedano la L. n. 7/2006 e il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2007).
Similmente accade nelle norme aventi a oggetto il tema dell’inserimento lavorativo delle popolazioni straniere e le politiche rivolte all’integrazione dei minori stranieri e delle seconde generazioni.

Nonostante i riferimenti contenuti nella normativa in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini stranieri richiamino in maniera puntuale le attività di mediazione interculturale, a livello nazionale manca una legislazione organica che definisca la professione di mediatore interculturale.
Al fine di colmare tale lacuna legislativa è stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dal Ministero dell’Interno che, al termine dei lavori, nel dicembre del 2009, è giunto all’individuazione delle Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale. Tale documento, pur non avendo validità normativa, offre una sintesi del quadro legislativo istituzionale e delle esperienze in atto sul territorio nazionale, ponendosi come riferimento sia per la definizione delle politiche regionali, sia per la futura normazione della materia.
Con il documento 09/030/CR/C9 dell’8 aprile 2009, inoltre, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, gli organi territoriali sono giunti ad una definizione condivisa della figura del mediatore interculturale, stabilendo linee di indirizzo comuni in riferimento alle aree di attività, alle competenze e al ruolo.
In questo contesto, si porta all’attenzione il documento del CNEL Mediazione e mediatori culturali: indicazioni operative (pubblicato il 29 ottobre 2009) che propone, per la formazione di base del mediatore interculturale, un monte ore complessivo di almeno 600 ore, che dovrebbero riguardare la comunicazione, la normativa e l’organizzazione dei servizi. Il documento sottolinea anche l’esigenza di contemplare un’articolazione di moduli disciplinari per settori, secondo gli ambiti di impiego.
È importante, infine, richiamare il sostegno offerto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla realizzazione del Progetto Pass confluito nella creazione, in data 15 dicembre 2010, dell’Associazione Nazionale MEDIATIS ONLUS, una rete nazionale di mediatori interculturali con formazione in ambito socio-sanitario.

Mediazione interculturale e protezione internazionale

Le Direttive Europee sulla protezione internazionale non menzionano esplicitamente il tema della mediazione interculturale. Nelle tre direttive cardine del sistema (relative alle qualifiche, alle procedure e all’accoglienza) non viene, infatti, mai citata la figura del mediatore interculturale, mentre viene presa in considerazione la figura dell’interprete. Quest’ultima è considerata uno strumento per il superamento della barriera linguistica in funzione dell’esercizio dei diritti e dell’accesso alle procedure da parte del richiedente e del titolare di protezione internazionale. L’obiettivo è che i soggetti comprendano le informazioni necessarie e abbiano la possibilità di esprimersi in tutte le fasi della procedura di riconoscimento della protezione.

L’art. 22 della direttiva “Qualifiche” 2011/95/UE stabilisce, in particolare, che “gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile”. Nella direttiva “Procedure” 2013/32/UE, all’art. 12, si specifica che “il richiedente è informato, in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità”. Lo stesso art. 12 sancisce che “il richiedente riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti” e inoltre che “il richiedente è informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire”. Nei criteri applicabili al colloquio personale, all’art. 15, viene stabilito che gli Stati membri “selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un’altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente”.
Per ciò che concerne l’accoglienza, la Direttiva 2013/33/UE, all’art. 5 (dedicato all’informazione), prevede che gli Stati membri informino i richiedenti di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, e che queste informazioni “siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente”. Anche quando viene affrontato il tema dell’eventuale trattenimento dei richiedenti protezione si specifica, all’art. 9, che le informazioni delle ragioni del trattenimento e relative al diritto di difesa avvengano “immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile”. All’art. 10, infine, si stabilisce che “gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua che essi comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile”.
Più specificamente sul tema del trattenimento, nella normativa italiana (regolamento di cui al D.P.R. n. 303/2004, art. 7, sui Centri di identificazione) è previsto che venga garantito “un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro”.

La mediazione interculturale è uno strumento presente in modo significativo nell’ambito dei servizi rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, anche se i riferimenti normativi espliciti non sono numerosi.
Nell’ordinamento italiano in materia di protezione internazionale la mediazione interculturale viene espressamente citata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2008, contenente le linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. All’allegato A, fra gli standard cui si devono attenere gli enti locali per poter accedere al fondo per l’attivazione di un progetto Sprar (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati), è prevista la mediazione linguistico interculturale: “Gli enti locali hanno l’obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale”.
Sempre rispetto all’accoglienza e all’integrazione occorre, infine, menzionare quanto previsto dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale pubblicato dal Servizio Centrale dello Sprar. Fra i servizi che deve garantire un progetto territoriale c’è anche la mediazione linguistica e interculturale (pag. 4). Quando viene definita la presenza nei progetti di una équipe interdisciplinare, oltre all’assistente sociale e/o psicologo, all’educatore professionale e all’operatore legale e/o avvocato è prevista anche la figura del mediatore interculturale e linguistico. Questi “è importante soprattutto per facilitare la costruzione di rapporti tra il beneficiario, l’operatore e il contesto territoriale. L’impiego del mediatore è centrale al momento dell’arrivo del beneficiario nel centro e soprattutto nelle situazioni in cui il beneficiario stesso si trova a relazionarsi con le istituzioni (dalla scuola alla questura, ai servizi socio-sanitari), nonché in tutti quei momenti in cui è fondamentale che per tutti i soggetti coinvolti (beneficiario, operatore, istituzioni/servizi) sia necessario capire le posizioni reciproche e arrivare a un accordo” (pag. 19). Nelle singole fasi di accoglienza di un beneficiario del progetto l’ausilio del mediatore è espressamente previsto al momento dell’ingresso nel progetto, quando viene sottoscritto il contratto di accoglienza e nell’accesso all’assistenza sanitaria.

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L A M E D I A Z I O N E I N T E R C U L T U R A L E N E L L E R E G I O N I I T A L I A N E

La mediazione interculturale, come è noto, rappresenta un campo di azione fondamentale rispetto ai processi di integrazione dei migranti. Ad oggi lo stato dell’arte della normativa dedicata alla figura professionale del mediatore interculturale in Italia risulta composito e differenziato. Tale scenario emerge dalle azioni legislative, complessivamente considerate, intraprese dalle diverse Regioni italiane per regolare il riconoscimento di tale figura, i suoi ambiti di attività, il percorso formativo che consente di accedere allo status di mediatore interculturale.
Dal punto di vista metodologico, il quadro è stato costruito attraverso un’analisi e una comparazione a livello regionale dei seguenti elementi:
– presenza di norme regionali che definiscono o riconoscono la figura professionale del mediatore interculturale;
– presenza di norme regionali che individuano in maniera specifica i contesti in cui il mediatore interculturale è chiamato a operare;
– presenza di norme regionali che disciplinano il percorso formativo attraverso il quale è possibile accedere alla qualifica professionale di mediatore interculturale.
L’indagine si è inoltre focalizzata sulla eventuale presenza e le caratteristiche di percorsi universitari esplicitamente dedicati alla mediazione interculturale, nonché sulla eventuale presenza di registri, albi o elenchi di mediatori interculturali.
Di seguito si propone uno sguardo comparato ai dati regionali.

La figura professionale del mediatore interculturale: riconoscimento e definizione

Come emerge dalla tabella di sintesi 1, i dati raccolti relativi al riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale delineano uno scenario nazionale diviso in due metà. Sono infatti undici le Regioni/Province autonome che hanno emanato una norma di questo tipo, mentre sono dieci quelle che, attualmente, non sono dotate di una norma che riconosca la figura professionale del mediatore interculturale.
Come evidenziato dal documento “Riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale” (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 09/030/CR/C9 dell’8 aprile 2009), la funzione “ponte” tra diverse culture, mirata alla “promozione e allo sviluppo del dialogo interculturale”, è stata “storicamente promossa e sviluppata dai mediatori interculturali”. Tale funzione di base è ulteriormente definita attraverso lo standard professionale descritto nell’allegato 1 dello stesso documento, secondo il quale il mediatore interculturale è “un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità […] svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio-economica e la fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza”.
Per quanto concerne il ruolo che il mediatore interculturale è chiamato a giocare, l’idea di “facilitatore” della comunicazione e delle relazioni interculturali, di un attore impegnato a rimuovere le “barriere” culturali e linguistiche che possono frapporsi anche fra il migrante e l’accesso ai servizi, si ritrova nelle normative emanate da diversi enti, come l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, le Marche, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, la Valle d’Aosta.
Strettamente associata a tale idea è l’altra linea tendenziale che emerge dall’analisi delle normative regionali e che vede il mediatore interculturale come “educatore delle differenze”, come attore il cui compito coincide con l’ “orientamento culturale”, ovvero con la decodifica, interpretazione ed espressione dei bisogni dei migranti, delle caratteristiche valoriali e semantico-cognitive e delle pratiche associate alle diverse culture. Tale ruolo implica anche l’azione di supporto alla comprensione, da parte dei migranti, delle opportunità e dei servizi presenti sul territorio e al loro orientamento all’interno delle istituzioni e degli stessi servizi.
Ulteriori elementi di rilievo sono correlati al contributo che il mediatore interculturale svolge rispetto ai seguenti obiettivi o processi:
– garantire l’esercizio dei “diritti fondamentali” e “pari opportunità” di accesso ai servizi;
– “adeguare le prestazioni offerte” all’utenza migrante;
– promuovere presso l’utenza migrante il “razionale utilizzo” dei servizi e delle istituzioni.
Per quanto riguarda, infine, le denominazioni associate alla qualifica professionale, il mediatore interculturale viene definito come “tecnico della comunicazione interculturale” (Abruzzo), “operatore interculturale” (Provincia Autonoma di Bolzano), “operatore” (Campania), “operatore sociale” (Marche, Valle d’Aosta), “operatore sociale qualificato” (Liguria). Alcune Regioni (Puglia, Valle d’Aosta) specificano inoltre che il mediatore interculturale è “quasi sempre di etnia non italiana o comunque con un’esperienza di vita biculturale” o “di preferenza immigrato”.
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Contesti operativi del mediatore interculturale

Gli ambiti in cui il mediatore interculturale è chiamato a intervenire vengono disciplinati, a seconda dei casi, dalla stessa norma che definisce la figura professionale o da altre norme. La principale linea di tendenza che emerge dai dati raccolti e che si può evincere dal grafico 1 mostra che i contesti più frequentemente considerati da entrambi i tipi di norma sono quello educativo (es. scuola, formazione), quello sanitario (es. ASL, ospedali), quello sociale (es. servizi socio-assistenziali) e quello degli uffici pubblici. Seguono l’ambito lavorativo e, in misura minore, l’ambito dell’accoglienza, quello legato alla casa e quello giudiziario. I contesti operativi espressamente citati dalle norme di ciascuna Regione sono rappresentati nella tabella di sintesi 2.

Percorsi formativi dedicati alla mediazione interculturale: modalità di conseguimento della qualifica professionale e corsi universitari

Per quanto riguarda la formazione del mediatore interculturale, norme che disciplinano le modalità di conseguimento della qualifica professionale sono presenti solo nelle Regioni che hanno legiferato anche sul riconoscimento della figura professionale.
I dati raccolti (sintetizzati nella tabella 3) mostrano che le modalità di conseguimento della qualifica professionale sono disciplinate prevalentemente in relazione ai seguenti elementi:
– durata del corso di formazione. Si va da un minimo di 300 ore (es. Emilia Romagna) a un massimo di 800 (es. Bolzano);
– Articolazione del corso di formazione. In alcuni casi (es. Bolzano, Lazio e Liguria) è presente una distinzione tra il corso di base e il corso di specializzazione (incentrato su uno o più contesti operativi);
– disciplina dei percorsi di riqualificazione e del riconoscimento di crediti formativi mirati al conseguimento della qualifica (es. Abruzzo, Campania).

Per quanto riguarda la formazione accademica, in diverse Regioni/Province Autonome (sette su undici) dotate di una norma che riconosce la figura professionale e disciplina le modalità di conseguimento della qualifica sono presenti uno o più corsi universitari specificamente dedicati alla mediazione interculturale.
Anche in tutte le Regioni/Province Autonome (con l’eccezione dell’Umbria) che, invece, non sono dotate di tali norme sono presenti diversi corsi universitari dedicati alla mediazione interculturale (i dettagli sulla presenza e le tipologie di corso sono inclusi nella tabella 3).
Guardando alla natura di tali percorsi accademici, si riscontra una generale tendenza alla loro attivazione all’interno di strutture dedicate alle discipline letterarie e linguistiche (es. facoltà di Lingue e letterature straniere, facoltà di Lettere e filosofia, in qualche caso in collaborazione con facoltà di Scienze politiche; polo Umanistico e della formazione/lingue e letterature straniere; scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, scuola di traduzione e interpretazione; dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne, dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate). Raramente i corsi sono attivati all’interno di strutture dedicate a discipline di carattere non umanistico o letterario-linguistico: è il caso di Regioni come il Veneto (scuola di Economia, lingue e imprenditorialità per gli scambi internazionali), l’Emilia Romagna (dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica), le Marche (dipartimento di Economia, società e politica).

Fonte: Integrazione Migranti

Informazioni su Italiena

Mediatrice transculturale di origine camerunese, vive a Roma dal 1992. Studi universitari in Sociologia, è anche consulente e formatrice su tematiche legate all'Intercultura.

Discussione

Un pensiero su “Focus “La Mediazione Interculturale”. Quadro europeo e italiano

  1. “Solo in tre Stati membri sono attivi corsi di studio specifici sulla mediazione interculturale: Francia, Regno Unito e Finlandia. A questi si aggiunge il Governo Federale del Belgio, che evidenzia la competenza degli Stati federati in materia.” però su questo punto non sono d’accordo perché ci sono tutti gli anni dei corsi di mediazione linguistico culturale in Italia, è vero non è un percorso riconosciuto, ma l’Italia riceve dei fondi economici per poter svolgerli insieme, poi, all’attività di mediazione!

    Pubblicato da alexandra | 26 novembre 2013, 21:37

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