Saranno accettati, sempre se di data antecedente al 31 Dicembre 2011: certificato di iscrizione scolastica del figlio del lavoratore straniero, tessere nominative dei mezzi pubblici, sanzioni stradali o amministrative o multe di ogni genere, titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane (Tim, Wind, Vodafone, 3, ecc…), documenti rilasciati dai centri di accoglienza o ricoveri anche se religiosi o del privato sociale, documentazione rilasciata da ambasciate o consolati in Italia.
E’ di oggi il tanto atteso chiarimento sulla nozione di “prova proveniente da organismi pubblici” contenuta nella cosiddetta Sanatoria 2012 e quindi sui documenti che possono essere ritenuti validi per dimostrare la presenza in Italia del lavoratore straniero in data anteriore al 31 dicembre 2011.
L’Avvocatura dello Stato ha diramato, a poco più di una settimana dalla conclusione della procedura di regolarizzazione e quasi fuori tempo massimo, il suo parere in merito alla questione sottolineando preventivamente che la ratio sottesa all’adozione del più ampio termine “organismi pubblici” è proprio quella di includervi soggetti, pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Leggi la Circolare Ministero Interno che recepisce il chiarimento dell'Avvocatura
Oltre ai certificati sanitari, iscrizione scolastica dei figli, atti provenienti dalle forze dell’ordine, saranno accettati come prova anche tessere nominative dei mezzi pubblici, sanzioni stradali, multe, titolarità di schede telefoniche di compagnie italiane e documenti rilasciati da centri di accoglienza o ricoveri autorizzati: Alcuni di questi documenti non arrivano da amministrazioni pubbliche ma, nota l’Avvocatura dello Stato, sono comunque rilasciati “da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente”
Per quanto attiene invece ai timbri apposti sul passaporto da altri Stati dell’Area Schengen, l’Avvocatura ritiene che questi da soli possano provare solamente la presenza nel territorio Schengen e non anche in Italia per cui si ritiene di dover dimostrare comunque l’effettiva presenza sul territorio nazionale con la documentazione proveniente da organismi pubblici.
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